I BOX NON NECESSITANO DI OMOLOGAZIONE!

I box contenitori non sono presenti Codice della Strada significa che il Legislatore non ha ritenuto importante regolarne forma e modalità d’utilizzo e ne lascia piena libertà operativa ai produttori e agli utenti dello strumento stesso (in questo caso gli organi di polizia che si occupano di sicurezza stradale), dando delle indicazioni espresse nei pareri ministeriali rilasciati a seguito di richieste di chiarimenti.

Vi sono sul mercato decine di tipologie di box contenitori di velox, tra loro estremamente differenti per forma e dimensioni e nessuno di questi deve essere omologato o soggetto ad approvazione:

Le considerazioni sopra espresse trovano pieno ed indiscutibile conforto nel Parere del Ministero Infrastrutture e trasporti n° 0010258 del 04/02/2008 rilasciato in seguito a specifico quesito.

Oggetto: rallentatori di velocità a cabina

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a) i manufatti indicati nella nota di riscontro non possono essere definiti “apparecchiature di controllo della velocità”, trattandosi di meri contenitori o simulacri.

b) tale fattispecie non è soggetta ad approvazione.

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Nel parere ministeriale n.5589 del 18.09.2013 il paragrafo dal titolo “Impiego legittimo delle medesime”, spiega che tali manufatti possono essere utilizzati come contenitori di misuratori di velocità di tipo approvato. Ciò che deve essere sottoposto ad omologazione e taratura periodica è lo strumento di rilevazione della velocità, che può essere contenuto all’interno del Velo Ok.

Il Legislatore tecnico ministeriale continua dicendo che possono essere installati su qualunque tipo di strada, nel rispetto delle modalità di rilevazione chiarite dal Codice della Strada.

 

 

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